Collocamento obbligatorio
Un’azienda che svolge attività di impianti elettrici e idraulici (inquadrata ai fini Inps come industria metalmeccanica), ma operante nell’ambito dei cantieri edili può rientrare nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 53 della legge 247/2007?
La norma si riferisce all’esclusione dell’obbligo di assunzione del disabile per i datori di lavoro che operano nel settore edile relativamente al personale di cantiere.
Chiedo se la ditta in questione possa essere equiparata ad un’azienda edile e quindi ottenere l’esclusione dall’obbligo di assunzione del disabile.
Risposta
L’art. 2 della legge 68/99, come modificato dalla legge 247/2007 prevede che non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.
Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro, con due distinte note (2256/2008 e 7167/2008), precisando che l’espressione “personale di cantiere” usata dal Legislatore, debba essere riferita alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile, dal momento che non sono state individuate specifiche mansioni e/o profili di lavoratori.
In merito, poi, a quale sia il datore di lavoro appartenente al settore edile che possa beneficiare dell’esclusione di cui alla legge 247/2007, il Ministero del Lavoro ha specificato che il datore di lavoro dovrà svolgere, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate dell’allegato X del D. Lgs. 81/2008[1] e che sia inquadrato ai fini previdenziali ed assistenziali sempre come impresa edile. A questo proposito, si ricorda che l’inquadramento previdenziale Inps è determinato dal C.S.C.(Codice Statistico Contributivo) formato da 5 cifre delle quali la prima indica il RAMO, la seconda e la terza la CLASSE, la quarta e la quinta la CATEGORIA,
Ad esempio, un’impresa impiantistica con C.S.C .1.13.06 apparterrà al Ramo Industria, Classe Edilizia, Categoria Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione del gas ed acqua calda. Tale azienda potrà godere dell’esclusione prevista dalla normativa sopra ricordata.
- [1] I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
Commissione del 03/02/2010
Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova