Libro unico

Domanda

Posto che la normativa in materia pone degli obblighi circa la giustificazione delle ore non lavorate rispetto al c.d. orario normale di lavoro, si chiede se questo principio debba essere applicato anche ai soci lavoratori di una cooperativa.

La loro caratteristica principale è la duplicità della natura contrattuale e da ciò deriva una certa libertà per l’organizzazione dell’orario di lavoro. Così, capita spesso che, ad esempio, un lavoratore non lavori il martedì e recuperi il sabato, mentre la settimana successiva abbia un orario di lavoro standard da lunedì al venerdì, mentre in un altra settimana lavori solo 3 giorni. I giorni non lavorati devono essere giustificati come assenza oppure è possibile non indicare nulla nel libro unico?

Risposta

I soci lavoratori di una cooperativa, pur essendo caratterizzati da un duplice rapporto contrattuale – associativo e di lavoro dipendente – non godono di un regime particolare relativamente alla modalità di registrazione delle presenze sul libro unico. Per tale motivo, anche per questi lavoratori le assenze andranno specificate in ogni caso, non essendo sufficiente registrare le ore parzialmente lavorate, ma indicando anche la casistica dell’assenza giornaliera o oraria, così come previsto alla risposta n. 20 del Vademecum sul Libro Unico del Lavoro. Peraltro, si sottolinea che la mancata registrazione proposta nell’esempio deve essere considerata una violazione formale che non omette, non distorce e non occulta dati di validità fiscale, previdenziale o retributiva.

Commissione del 28/07/2010

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            Relativamente al libro unico, sono sorti da parte dei consulenti del lavoro alcuni dubbi in merito a questioni circa la pluralità di sedi operative in province e regioni diverse, le modalità di numerazione e la tenuta del libro unico da parte di più consulenti.

            Posto che la visione del Lul non ha valore accertativo per l’esistenza del rapporto di lavoro, che è invece demandata alla comunicazione di assunzione preventiva, ogni azienda dovrà dimostrare di possedere il libro unico ovvero di aver delegato il consulente alla sua conservazione. Nel caso di più sedi operative l’azienda e il consulente dovranno aver effettuato tutte le comunicazioni obbligatorie (tenuta e conservazione). In caso di ispezione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, così come riportato anche nella circolare Ministeriale,sarà cura dei professionisti collaborare fattivamente con gli organi ispettivi per la visione del suddetto libro. Sempre secondo quanto previsto dal vademecum, il Lul può essere validamente tenuto da più soggetti, a condizione che ciascuno sia autorizzato separatamente alla tenuta. Il datore di lavoro provvederà a comunicare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del Libro Unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione. La suddivisione deve rispettare strettamente una logica precisa (i casi previsti sono: per sedi o per categorie di lavoratori) identificata nella comunicazione di cui sopra; devono, inoltre, essere rispettate da ciascun soggetto le modalità e i contenuti di tenuta.

            In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art. 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere comunque prodotti da ciascun tenutario singolo.

            In merito alla metodologia di stampa del Libro Unico lo stesso Vademecum Ministeriale stabilisce che esiste una piena libertà di gestione. Infatti, l’indicazione del mantenimento di un ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire l’unicità documentale del Libro Unico tenuto a numerazione unica dal soggetto autorizzato, senza lasciare i c.d. “buchi” di numerazione.     Pertanto, l’esposizione delle presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta. Esemplificando: definiti A, B, C i dati retributivi e A1, B1, C1 i dati presenze delle rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A,B,C, A1,B1,C1 oppure A, A1, B, B1, C ,C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.

            Inoltre, in caso di rettifica o annullamento di uno o più cedolini, all’interno del periodo di riferimento (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il Libro Unico.

Commissione del 20/10/2009

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Libro Unico del Lavoro

            Il cliente ha scelto di far conservare il L.U.L. presso lo studio del CdL.

            Nel caso tale cliente decida di cambiare CdL, il LUL deve essere consegnato al cliente o deve essere trattenuto dal CdL che, come detto, oltre ad avere la delega per la conservazione dell stesso, ha anche la numerazione progressiva dello studio?

Risposta

            Nel caso un cui il cliente decida di revocare l’incarico al consulente del lavoro, quest’ultimo dovrà restituire il libro unico al cliente. Per ovvie ragioni di garanzia e di tutela, è opportuno che il professionista conservi comunque copia del Lul consegnato al cliente.

Commissione del 13/04/2011

 

  

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova