Distacco

Distacco – 1

QUESITO

Due aziende hanno sottoscritto e registrato un contratto di rete. Si chiede se in caso di distacco del lavoratore da un’impresa all’altra si deve comunque fare la Comunicazione Obbligatoria di distacco del lavoratore in CO-VENETO.

RISPOSTA

Secondo l’art.30 del D.Lgs.273/2003, il distacco si configura nell’ipotesi in cui “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu’ lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attivita’ lavorativa”.

I requisiti di legittimità del distacco sono dunque:

  • la temporaneità del distacco;
  • lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, in quanto il lavoratore deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse del distaccante, non si deve trattare cioè di una mera messa a disposizione, senza predeterminazione di mansioni;
  • l’interesse del distaccante, che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, da accertare caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata.

In assenza di tali requisiti il lavoratore interessato può fare ricorso in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro distaccatario.

Sempre l’art. 30 del d.lgs. 276/2003 al comma 4 ter prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita’ ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete…”.

Nell’ambito di aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa è pertanto stabilito legalmente che l’interesse al distacco da parte del distaccante non deve essere accertato ma si presume come già esistente proprio in forza dell’operare della rete.

Non si prevede invece deroga alcuna alla disposizione di cui all’art. 4-bis comma 5 del D.Lgs.181/2000 secondo cui “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti….a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: …..e-ter) distacco del lavoratore….”. Pertanto la comunicazione obbligatoria del distacco va effettuata anche se lo stesso avvenga in costanza di contratto di rete.

Commissione del 03/07/2017

 

Due società sono tra loro in rapporto d’affari e condividono determinate iniziative utili al superamento del difficile periodo di congiuntura economica sfavorevole.

La prima Società occupa a tempo pieno un impiegato esperto nel settore acquisti per il quale invece la seconda non ha personale adeguato. Tra le due sorge una comunanza di interessi all’utilizzo della professionalità della medesima persona particolarmente esperta e in grado di soddisfare le aspettative di entrambe.

Non volendo la prima privarsi della collaborazione del proprio dipendente, accetta di operare un distacco presso la seconda, per un tempo limitato e per una durata della prestazione limitata.

La richiesta è se sia possibile il distacco di un lavoratore a tempo pieno presso un altro datore di lavoro, con rapporto a tempo parziale, e in tal caso quale possa essere il limite massimo di orario settimanale da fissare per il secondo rapporto. Naturalmente tutti gli istituti che regolano il rapporto di lavoro resterebbero in capo al datore di lavoro principale, dalla retribuzione alla contribuzione fino al potere disciplinare.

Oppure,in alternativa il primo rapporto potrebbe essere a sua volta ridotto a tempo parziale, con l’accordo del dipendente. In tal caso verrebbe effettuato un distacco ad altro a tempo parziale di un dipendente già a tempo parziale, con quale orario settimanale massimo possibile.

Risposta

Si ritene l’esempio proposto come una fattispecie possibile. Comunque è bene precisare che nel comando o distacco l’interesse del distaccante deve concretizzarsi, secondo l’orientamento giurisprudenziale, in motivi tecnici produttivi organizzativi, non potendosi risolvere in un mero interesse patrimoniale; altrimenti si ricadrebbe nella fornitura illecita di manodopera da parte del distaccante. Nell’esempio proposto, comunque, si sottolinea che il rispetto della disciplina dell’orario di lavoro rimane in capo al distaccante.

Commissione del 13/04/2011

Distacco – 2

Un gruppo di aziende metalmeccaniche costituiscono un consorzio per partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Una volta vinto l’appalto questo deve essere girato ad un’azienda unica del consorzio e comunicato all’ente pubblico.

Da quel momento vige l’obbligo del divieto di subappalto anche ad altre aziende del in un consorzio per regolamento imposto dall’ente pubblico ai fini del controllo.

In alcuni casi si verifica, per brevi periodi e per particolari professionalità, che l’azienda assegnataria A dell’appalto necessiti della collaborazione di dipendenti di altra società B del consorzio.

Risulta lecito in questo caso il distacco del dipendente della ditta B alla ditta A

Se no, essendo brevi periodi e con l’accordo con il dipendente e delle RSU, può l’azienda cedente A sospendere il dipendente per aspettativa non retribuita e l’azienda ricevente B assumerlo a tempo determinato?

Risposta

Il distacco è legittimo solo se sussistono genuini motivi tecnico-produttivi ed organizzativi in capo al distaccante, come sancito dalla c.d. Legge Biagi e successivamente precisato dalle circolari ministeriali, prima tra tutte la circolare n. 3/2004.

Commissione del 13/04/2011 

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova