Orario di lavoro e riposi giornalieri

RIPOSI GIORNALIERI E LAVORO A TURNI

Domanda

Il 2° periodo dell’articolo 7 del Dlgs 66/2003, stabilisce che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Qual è l’esatta portata di questa norma?

Se l’attività si svolgesse in due o più turni (esempio di mattina e poi di pomeriggio e di sera) non vi  sarebbe l’obbligo del riposo di 11 ore consecutive per il personale?

Se fosse così la norma impedirebbe solo ai dipendenti di attività con orario di lavoro continuativo, di lavorare continuativamente più di 13 ore al giorno (pause ex articolo 8 Dlgs 66/2003 comprese).

Esempio: orario di lavoro:

  • dalle 09,00 alle 11,30 = 2,5 ore
  • dalle 16,00 alle 17,30 = 1,5 ore;
  • dalle 21,00 alle 01,00 = 4 ore;
  • totale 40 ore settimanali

Risposta

In generale, il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per  le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura sono svolte in tal modo come, in particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie.

Questo principio è stato posto dal Legislatore a tutela della salute del lavoratore, pertanto, la deroga prevista dalla norma non può dipendere dall’organizzazione aziendale, ma deve essere necessitata dalla particolare natura della prestazione.

Infatti, la condizione posta dall’art. 17, comma 4, del D. Lgs. 66/2003 è che le eventuali deroghe debbano prevedere comunque “periodi equivalenti di riposo compensativo” o comunque una protezione appropriata.

Il Ministero del Lavoro (interpello 36/2009) ha chiarito, poi, che il principio della durata del riposo giornaliero, così come quello della sua consecutività, può essere derogato dai Contratti Collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alla luce della espressa previsione dell’art. 17 del D. Lgs. 66/2003.

Commissione del 15/04/2010

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova