Contratto di somministrazione
Dopo un contratto di somministrazione a termine una ditta può immediatamente riassumere lo stesso dipendente ancora a termine senza far decorrere i 10 o i 20 giorni di interruzione come dovrei invece fare con due normali contratti a termine?
Risposta
Il caso prospettato nel quesito non è soggetto alla normativa relativa alla successione dei contratti a termine. Infatti, l’art. 22, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 prevede che, in caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni di cui all’art.5 co.3 e co.4 del D.Lgs.368/2001.
In questi casi, la limitazione circa la successione dei contratti a termine non opera mai. In particolare, non si applica nel caso in cui l’agenzia di somministrazione stipuli più contratti a termine con lo stesso prestatore di lavoro, ma per diversi utilizzatori; così come non si applica nel caso in cui l’utilizzatore concluda più contratti di somministrazione a termine con lo stesso lavoratore. Infine, il suddetto limite non opera nemmeno nel caso in cui l’azienda (ex utilizzatore) assuma direttamente il lavoratore con un contratto a termine, immediatamente dopo la conclusione di un precedente contratto di somministrazione a tempo determinato.
Commissione del 29 febbraio 2012
Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova