Grande collaborazione con la DPL di Padova
Il giorno 20 ottobre 2009 presso la sede della DPL di Padova si sono incontrati i funzionari della Direzione Provinciale, dott.ssa Marina Fornasaro, dott.ssa Daniela Pascale, dott. Michele Garruti, coordinati dal Direttore della Sede, dott. Roberto Parrella, e i rappresentanti dell’Associazione e dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Maria Grazia Rigato, Cristiana Michieli, Luigi Pesavento, Leonardo Benfatto, coordinati dal Presidente dell’ANCL UP di Padova Giovanni Battista Braggion. |
In un ambito di piena ed aperta collaborazione con le Istituzioni, si è espressa la volontà delle parti dar vita ad un tavolo tecnico permanente finalizzato all’analisi delle problematiche legate alla gestione dei rapporti di lavoro.
Per questa ragione si è convenuto di dare una cadenza periodica agli incontri per affrontare, per quanto possibile, le problematiche che si pongono nella quotidiana applicazione della materia giuslavoristica.
Nel corso di questo primo incontro sono stati affrontati alcuni problemi specifici, di seguito illustrati.
Libro unico
Relativamente al libro unico, sono sorti da parte dei consulenti del lavoro alcuni dubbi in merito a questioni circa la pluralità di sedi operative in province e regioni diverse, le modalità di numerazione e la tenuta del libro unico da parte di più consulenti.
Posto che la visione del Lul non ha valore accertativo per l’esistenza del rapporto di lavoro, che è invece demandata alla comunicazione di assunzione preventiva, ogni azienda dovrà dimostrare di possedere il libro unico ovvero di aver delegato il consulente alla sua conservazione. Nel caso di più sedi operative l’azienda e il consulente dovranno aver effettuato tutte le comunicazioni obbligatorie (tenuta e conservazione). In caso di ispezione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, così come riportato anche nella circolare Ministeriale,sarà cura dei professionisti collaborare fattivamente con gli organi ispettivi per la visione del suddetto libro. Sempre secondo quanto previsto dal vademecum, il Lul può essere validamente tenuto da più soggetti, a condizione che ciascuno sia autorizzato separatamente alla tenuta. Il datore di lavoro provvederà a comunicare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del Libro Unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione. La suddivisione deve rispettare strettamente una logica precisa (i casi previsti sono: per sedi o per categorie di lavoratori) identificata nella comunicazione di cui sopra; devono, inoltre, essere rispettate da ciascun soggetto le modalità e i contenuti di tenuta.
In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art. 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere comunque prodotti da ciascun tenutario singolo.
In merito alla metodologia di stampa del Libro Unico lo stesso Vademecum Ministeriale stabilisce che esiste una piena libertà di gestione. Infatti, l’indicazione del mantenimento di un ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire l’unicità documentale del Libro Unico tenuto a numerazione unica dal soggetto autorizzato, senza lasciare i c.d. “buchi” di numerazione. Pertanto, l’esposizione delle presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta. Esemplificando: definiti A, B, C i dati retributivi e A1, B1, C1 i dati presenze delle rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A,B,C, A1,B1,C1 oppure A, A1, B, B1, C ,C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.
Inoltre, in caso di rettifica o annullamento di uno o più cedolini, all’interno del periodo di riferimento (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il Libro Unico.
Apprendistato e formazione esterna
Un’altra questione posta riguarda la formazione nell’apprendistato. E’ stato confermato che nel caso in cui si verifichi che un contratto di apprendistato professionalizzante non abbia ricevuto il voucher da parte della Regione, e l’azienda non possieda capacità formativa interna, non vi è alcun rischio di recupero contributivo. In questo caso, infatti, all’azienda non potrà essere contestato un comportamento omissivo poiché, di fatto, non è imputabile al datore di lavoro la mancata formazione formale esterna dell’apprendista.
Lavoro a tempo determinato
A partire dal 1 aprile 2009 è entrato a pieno regime quanto previsto dalla legge 113/2008. Una volta superati i 36 mesi di durata complessiva del contratto a termine è prevista la possibilità di stipulare un ulteriore ed unico contratto a termine in deroga a quanto disposto dal novellato D. Lgs. 368/2001. Il c.d. contratto in deroga deve essere stipulato c/o la DPL, il lavoratore deve essere assistito da un rappresentante sindacale, la durata massima di tale contratto deve essere fissata preventivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. A questo proposito si allega la tabella fornita dalla DPL relativamente ai contratti collettivi per i quali è possibile effettuare la proroga oltre i 36 mesi.
Affinché questo tavolo tecnico possa diventare un utile strumento per tutta la categoria, si invitano i colleghi ad anticipare le varie questioni direttamente alla commissione Ancl che avrà cura di sottoporle ai funzionari della DPL.
In questo ambito di aperta e piena collaborazione il direttore, dott. Parrella, ha auspicato un maggiore utilizzo della posta elettronica nelle comunicazioni. Così facendo, si ottimizzerebbero le risorse e l’ufficio avrebbe modo di inviare direttamente le varie comunicazioni ai Consulenti del Lavoro tramite mail.
Vedi la composizione delle Commissioni dell’Unione Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Padova