Lavoro a chiamata
Lavoro a chiamata
In merito alla possibilità di utilizzare lavoratori a chiamata come interpreti e traduttori di lingue, si segnala che di recente il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla questione pubblicando l’interpello n. 31/2013. La nuova interpretazione ministeriale dà un orientamento di segno opposto rispetto a quanto pubblicato nel nostro sito in data 27/3/2013.
Si precisa comunque, che il ricorso al lavoro intermittente al di fuori della causali previste dalla tabella del R.D. n. 2657/1923 non comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, laddove la prestazione lavorativa si svolga nel pieno rispetto degli obblighi comunicativi, contributivi, retributivi, assicurativi, fiscali e di registrazione, essendo una mera questione civilistica. ALLEGATO: 312013
Commissione del 16/12/2013
Quesito:
Come possono essere valutate le occupazioni indicate nella tabella del R.D. n. 2657/1923 alla luce dell’inevitabile evoluzione del mondo del lavoro? Ad esempio, il punto 38 parla di interpreti alle dipendenze di alberghi… E’ possibile assumere un interprete in un’azienda? Il punto 19 cita il personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali… Rientrano ad esempio i bagnini di alberghi del bacino termale?
Risposta:
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2005 ha previsto che le tipologie di attività, di cui alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto legislativo n. 276/2003 ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore.
I requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il Regio Decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell’ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente. Non rileva, poi, neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione, essendo questo compito rinviato ex ante alla contrattazione collettiva o, in assenza, al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.
Pertanto, gli esempi indicati nella domanda, assunzione di un interprete in un’azienda e di un bagnino in un albergo del bacino termale possono essere oggetto di un valido contratto di lavoro intermittente non dovendo considerare i contesti previsti dal Legislatore del ’23. Questo indirizzo è stato, peraltro, confermato anche di recente nell’interpello n. 13/2013 che ha assimilato la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari. L’interpello puntualizza che appare evidente che le funzioni svolte dalle due figure professionali sono sostanzialmente identiche. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo.
Commissione del 27/03/2013
Domanda
Vorrei chiedere cortesemente un chiarimento per i contratti a chiamata: è possibile stipulare contratti a chiamata per la provincia di Padova nei settori: barbieri e parrucchieri; estetica (manicure e ricostruzione unghie), autotrasporti (autisti e/o addetti carico scarico merci)?
Risposta
Il contratto di lavoro intermittente, detto anche “a chiamata”, è disciplinato dal D.Lgs. 276/03, art. 33 e segg.
In particolare, l’art. 34 stabilisce che tale contratto può essere stipulato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. In mancanza di previsioni collettive, ai sensi dell’art. 40, il contratto in questione può essere stipulato con riferimento alle attività, cosiddette discontinue, elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/23. Peraltro, il riferimento alla tabella è esclusivamente rivolto all’individuazione delle attività, gli ulteriori corollari del R. D. non devono essere presi in considerazione.
Al di fuori di tali ipotesi, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, secondo quanto precisato dall’art. 37, che individua tali periodi nei fine settimana, nelle vacanze natalizie, pasquali e nelle ferie estive.
Infine, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in ogni caso da lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età.
Ciò premesso, nel caso prospettato:
- nulla prevedendo il CCNL “Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri”, il contratto a chiamata può essere stipulato, poiché tali attività sono considerate discontinue ai sensi dei punti 22 e 23 della tabella allegata al R.D. 2657/1923; ovvero, il contratto potrà essere stipulato con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, o per periodi predeterminati.
- precludendo il CCNL “Spedizione e Trasporto merci” l’applicazione al settore dell’istituto in esame, il contratto potrà essere stipulato solo con soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, ovvero per periodi predeterminati, mentre non potrà essere stipulato per attività, seppur discontinue, di cui al punto 8 della tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Commissione del 25/11/2011
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Domanda
Un datore di lavoro ha bisogno di un lavoratore a chiamata sia nei fine settimana che durante i periodi di vacanza (estate, Pasqua, Natale) definiti dalla normativa esattamente nella durata e che non sto’ a dettagliare. E’ possibile stipulare un unico contratto elencando entrambe le tipologie e senza fare ulteriori comunicazioni?
Risposta
Nulla vieta che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato richiamando espressamente più motivazioni tra quelle previste dalla legge. Con riferimento alla specifica motivazione di cui al quesito, è bene precisare, tuttavia, che i periodi indicati devono avere il carattere della genericità. Diversamente, qualora vi fosse piena coincidenza tra di essi e le prestazioni lavorative, si potrebbe ricadere nel contratto di lavoro a tempo parziale.
Commissione del 28/07/2010
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Domanda
Una gelateria non artigiana (titolare privo di requisiti per l’iscrizione al registro) applica il ccnl Pubblici esercizi 3-4 categoria che produce e vende gelato in zona Padova ( non turistica).
Fino ad oggi si aveva la necessita’ di gestire il negozio con il ricorso di lavoratori part time e a chiamata ai quali nel contratto di assunzione si indicava la sospensione dell’attivita’ in un periodo variabile normalmente da fine ottobre ai primi di febbraio per motivi stagionali.
Ora l’attivita’ sta’ prendendo un andamento positivo e si vorrebbe svilupparla con la presenza di un soggetto piu’ qualificato e stabile quindi con assunzione di un dipendente full time al quale garantire una tutela maggiore per il periodo di chiusura in modo da non perderlo costretto dalla necessita’ di trovare un impiego che gli sostenga il reddito durante i 3-4 mesi invernali e quindi facendo percepire la disoccupazione nel periodo di interruzione del rapporto.
Per gestire al meglio il rapporto di lavoro rispettando la normativa sul lavoro a termine (durata massima da cumularsi per i vari contratti e motivazione valida del termine) garantendo la disoccupazione per ogni anno di sospensione e’ meglio utilizzare il contratto a tempo determinato? Si può considerare questa attivita’ stagionale in senso stretto quindi apporre nel motivo del contratto solo con questa indicazione ? O sarebbe meglio assumerlo a tempo indeterminato e poi licenziarlo per chiusura del negozio ?
Risposta
Il lavoro a tempo determinato è regolamentato dal D.Lgs 368/2001 e successive modificazioni, e dal Contratto Collettivo applicabile al rapporto di lavoro. In particolare in caso di successione di contratti a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, si ha la trasformazione a tempo indeterminato qualora il rapporto superi complessivamente i 36 mesi comprese eventuali proroghe e rinnovi. Tuttavia sono escluse dalla precedente disciplina le attività stagionali rientranti nell’elenco di cui al DPR 1525/1963 e che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali (art. 5, comma 4-ter). Nel caso sopraesposto per il datore di lavoro, che applica il contratto del Turismo – Pubblici Esercizi, l’attività è considerata stagionale in senso ampio come precisato dall’art. 77 del CCNL stesso e dall’avviso comune settore Turismo (Federalberghi-Fipe-Fiavet-Faita-Federreti e Filcams CGIL-Fisascat CISL- Uiltucs UIL) del 12/06/2008. Pertanto è possibile la successione di contratti a termine.
Commissione del 5/11/2010
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Domanda
Chiedo se è possibile assumere a chiamata un banconiere addetto alla vendita di gelati senza servizio al tavolo, CCNL pubblici esercizi zona non turistica.
Risposta
Il punto 5 della tabella allegata al R.D.2657/1923 considera discontinua l’attività del personale di servizio degli esercizi pubblici in genere. Nel caso in questione, non vi è alcun limite per assumere un banconiere addetto alla vendita di gelati.
Commissione del 29 febbraio 2012
Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova