Libro unico

Libro Unico

                Come consulente del lavoro sono delegato, dalle aziende clienti, alla tenuta del Libro Unico del Lavoro che provvedo a conservare in studio dopo l’elaborazione e la stampa dello stesso. In caso di disdetta dell’incarico professionale o, semplicemente, nel caso in cui il professionista voglia restituire il LUL degli anni precedenti all’azienda, per mancanza di spazio in archivio, quali modalità deve seguire ? E’ sufficiente aver prova dell’avvenuta consegna mediante sottoscrizione di una distinta dei documenti consegnati?

Risposta

                La risposta può essere senz’altro affermativa, nel senso che è sufficiente che il professionista abbia prova dell’avvenuta consegna del Libro Unico del Lavoro. Si segnala, tuttavia, di porre attenzione alla situazione in cui il rapporto di tenuta libri paga venga a cessare. In questo caso è importante che, oltre alla distinta di restituzione, vi sia anche la revoca del mandato.

Commissione del 2/04/2014

 

 

Domanda

Posto che la normativa in materia pone degli obblighi circa la giustificazione delle ore non lavorate rispetto al c.d. orario normale di lavoro, si chiede se questo principio debba essere applicato anche ai soci lavoratori di una cooperativa.

La loro caratteristica principale è la duplicità della natura contrattuale e da ciò deriva una certa libertà per l’organizzazione dell’orario di lavoro. Così, capita spesso che, ad esempio, un lavoratore non lavori il martedì e recuperi il sabato, mentre la settimana successiva abbia un orario di lavoro standard da lunedì al venerdì, mentre in un altra settimana lavori solo 3 giorni. I giorni non lavorati devono essere giustificati come assenza oppure è possibile non indicare nulla nel libro unico?

Risposta

I soci lavoratori di una cooperativa, pur essendo caratterizzati da un duplice rapporto contrattuale – associativo e di lavoro dipendente – non godono di un regime particolare relativamente alla modalità di registrazione delle presenze sul libro unico. Per tale motivo, anche per questi lavoratori le assenze andranno specificate in ogni caso, non essendo sufficiente registrare le ore parzialmente lavorate, ma indicando anche la casistica dell’assenza giornaliera o oraria, così come previsto alla risposta n. 20 del Vademecum sul Libro Unico del Lavoro. Peraltro, si sottolinea che la mancata registrazione proposta nell’esempio deve essere considerata una violazione formale che non omette, non distorce e non occulta dati di validità fiscale, previdenziale o retributiva.

Commissione del 28/07/2010

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            Relativamente al libro unico, sono sorti da parte dei consulenti del lavoro alcuni dubbi in merito a questioni circa la pluralità di sedi operative in province e regioni diverse, le modalità di numerazione e la tenuta del libro unico da parte di più consulenti.

            Posto che la visione del Lul non ha valore accertativo per l’esistenza del rapporto di lavoro, che è invece demandata alla comunicazione di assunzione preventiva, ogni azienda dovrà dimostrare di possedere il libro unico ovvero di aver delegato il consulente alla sua conservazione. Nel caso di più sedi operative l’azienda e il consulente dovranno aver effettuato tutte le comunicazioni obbligatorie (tenuta e conservazione). In caso di ispezione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti, così come riportato anche nella circolare Ministeriale,sarà cura dei professionisti collaborare fattivamente con gli organi ispettivi per la visione del suddetto libro. Sempre secondo quanto previsto dal vademecum, il Lul può essere validamente tenuto da più soggetti, a condizione che ciascuno sia autorizzato separatamente alla tenuta. Il datore di lavoro provvederà a comunicare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro interessate, nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del Libro Unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione. La suddivisione deve rispettare strettamente una logica precisa (i casi previsti sono: per sedi o per categorie di lavoratori) identificata nella comunicazione di cui sopra; devono, inoltre, essere rispettate da ciascun soggetto le modalità e i contenuti di tenuta.

            In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art. 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere comunque prodotti da ciascun tenutario singolo.

            In merito alla metodologia di stampa del Libro Unico lo stesso Vademecum Ministeriale stabilisce che esiste una piena libertà di gestione. Infatti, l’indicazione del mantenimento di un ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire l’unicità documentale del Libro Unico tenuto a numerazione unica dal soggetto autorizzato, senza lasciare i c.d. “buchi” di numerazione.     Pertanto, l’esposizione delle presenze e dei cedolini è libera e può altresì differenziarsi da ditta a ditta. Esemplificando: definiti A, B, C i dati retributivi e A1, B1, C1 i dati presenze delle rispettive ditte, l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A,B,C, A1,B1,C1 oppure A, A1, B, B1, C ,C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi altro modo secondo le necessità operative. Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C, operai ditte A e B.

            Inoltre, in caso di rettifica o annullamento di uno o più cedolini, all’interno del periodo di riferimento (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il Libro Unico.

Commissione del 20/10/2009

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Libro unico del lavoro/ parasubordinati

Domanda

            Secondo quanto ci risulta, la mancata esposizione nel LUL dei parasubordinati o degli associati in partecipazione nei mesi in cui non vi è corresponsione di compenso/utile non è sanzionabile. Infatti,

 la circolare 21 agosto 2008, n. 20 del Ministero del Lavoro dispone:

“Obblighi di registrazione: contenuti

Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell’organizzazione dell’impresa, compresi i lavoratori in somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell’utilizzatore oltreché in quello dell’agenzia per il lavoro che li assume), ma anche per:

1) collaborazione coordinata e continuativa;

2) collaborazione coordinata e continuativa a progetto;

3) collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. “mini-co.co.co”);

4) associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile a una delle tipologie contrattuali menzionate devono essere indicati:

1) il nome e cognome;

2) il codice fiscale;

3) la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono);

4) la retribuzione base;

5) l’anzianità di servizio;

6) le relative posizioni assicurative e previdenziali.

Inoltre, in base alle previsioni del 2º comma dello stesso art. 39, nel libro unico del lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Devono essere comprese, quindi, nelle registrazioni obbligatorie:

1) le somme a titolo di rimborso spese;

2) le trattenute a qualsiasi titolo effettuate;

3) le detrazioni fiscali;

4) i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;

5) le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente.

Il libro unico del lavoro, inoltre, deve contenere il calendario delle presenze. Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno:

1) il numero delle ore di lavoro effettuate;

2) l’indicazione delle ore di straordinario;

3) le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;

4) le ferie;

5) i riposi.

……omissis…… 

Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro; pare opportuno precisare, tuttavia, che anche in tale ipotesi permane l’obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali.

Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso (ad esempio nel caso di taluni collaboratori amministratori di società) o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di “stand by”) la registrazione sul libro unico del lavoro deve avvenire, in ottica semplificatrice, solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attività lavorativa o a percepire compenso o somme, nonché al termine del rapporto medesimo.   …. omissis ……

Obblighi di registrazione: profili sanzionatori

Il decreto-legge n. 112/2008 ha innovato sul sistema sanzionatorio previgente che puniva l’omessa o errata registrazione dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento alle regole di corretta compilazione e alle violazioni di carattere meramente formale. L’art. 39, comma 7, collega infatti la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro non può dunque essere punito per gli errori di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Oggetto di sanzione sono pertanto unicamente le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte ipotesi di violazione, una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati), una di tipo commissivo (i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero).

A integrare la condotta concorre l’omissione o l’infedeltà nella registrazione di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro, senza che la violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o infedelmente trascritto.”

 Risposta 

            Si conferma che quando non vi è corresponsione del compenso, la mancata esposizione nel libro unico del lavoro dei lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione non è sanzionabile. Come precisato nel vademecum ministeriale e nella circolare del Ministero n. 20/2008, riportata nella domanda, l’iscrizione nel LUL di questi lavoratori deve avvenire all’atto del pagamento del compenso.

            La sanzione potrà essere comminata solo nel mese in cui il lavoratore non è stato registrato nel libro unico, ma ha percepito un compenso.

                                                                                              Commissione del 16/12/2013

 

Libro Unico del Lavoro

            Il cliente ha scelto di far conservare il L.U.L. presso lo studio del CdL.

            Nel caso tale cliente decida di cambiare CdL, il LUL deve essere consegnato al cliente o deve essere trattenuto dal CdL che, come detto, oltre ad avere la delega per la conservazione dell stesso, ha anche la numerazione progressiva dello studio?

Risposta

            Nel caso un cui il cliente decida di revocare l’incarico al consulente del lavoro, quest’ultimo dovrà restituire il libro unico al cliente. Per ovvie ragioni di garanzia e di tutela, è opportuno che il professionista conservi comunque copia del Lul consegnato al cliente.

Commissione del 13/04/2011

 

Commissione per i rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro – Ancl di Padova