Permessi
PERMESSI
Domanda
Operaio settore Commercio e Terziario, malato oncologico, invalido al 100%, al termine del periodo di comporto previsto da CCNL avanza richiesta di congedo ex art.26 L.118/1971 e art.10 D.Lgs.509/1988.
L.118/1971 art.26 – Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale. D.Lgs.509/1988 art.10 – Il congedo per cure previsto dall’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.CCNL Commercio e Terziario 18/07/2008 art.175 “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente Contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181. “CCNL Commercio e Terziario 18/07/2008 art.181 “Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 175 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.” Alla luce della normativa e del CCNL la concessione da parte del datore di lavoro deve considerarsi obbligatoria? Atteso che il congedo non è indennizzato dall’Inps, lo stesso deve essere considerato retribuito e totalmente a carico dell’azienda?
Risposta
La materia è stata trattata dal Ministero del Lavoro con nota 5 dicembre 2006, n. 6893, in risposta ad un interpello formulato dalla Confartigianato di Prato e precedentemente con la circ. n. 40/2005. Il Ministero ritiene che il lavoratore, sussistendo i presupposti indicati nella normativa in vigore e precisamente L. n. 118/1971, art. 26 e D.Lgs. n. 509/1988, art. 10, ha diritto ad usufruire di trenta giorni all’anno di congedo straordinario per cure, retribuito e non computabile, in quanto ulteriore, nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal CCNL Commercio e Terziario. Si precisa che la retribuzione è completamente a carico del datore di lavoro e non indennizzabile da parte dell’INPS. L’Istituto con circolari nn. 88/1991 e 287//1983, pur equiparando il congedo straordinario alla condizione di malattia, lo considera per analogia alle c.d. “cure diverse” da quelle idrotermali, elioterapiche, psammoterapeutiche e similari e pertanto non indennizzabile.
Commissione del 5/11/2010